Sportello Normativa scolastica

Uno spazio di consulenza giuridica sui temi collegati al mondo della scuola e della professione docente. Puoi leggere le domande più frequenti e, se hai un abbonamento io+, puoi cliccare su "Fai una domanda" e inviare la tua domanda a Paolo Bonanno (il servizio non comprende i calcoli individuali della pensione).

Paolo Bonanno

Esperto di diritto scolastico e del lavoro (con particolare riferimento al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti). Dal 1981 e fino al 2008 è stato responsabile dell’Ufficio legislativo della Federazione Scuola della CISL. Attualmente continua a svolgere attività di collaborazione con tale Federazione, in particolare facendo parte, come consulente, delle delegazioni che definiscono con l’ARAN i contratti collettivi nazionali del personale della scuola. Coautore di pubblicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ha svolto intensa attività di pubblicista su argomenti riguardanti lo stato giuridico del personale scolastico e il lavoro pubblico in generale.

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Concorsi

  • Vorrei conseguire il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. A chi devo rivolgermi, e quali titoli devo possedere per essere ammessa?

    Le prove di accesso per i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si svolgeranno dal 20 al 30 settembre, secondo un calendario definito dal decreto ministeriale n. 755 del 6 luglio 2021. I percorsi sono stati attivati – sulla base dell’autorizzazione disposta dal citato decreto – dagli Atenei che hanno validamente presentato la propria offerta formativa potenziale, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui alla tabella A allegata al decreto. Ciascun percorso è relativo al rispettivo grado di istruzione.

    Le modalità di espletamento delle prove di accesso sono contenute nei bandi emanati da ciascun Ateneo e sono costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale.

    Le date di svolgimento dei test preselettivi sono state fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 20, 23, 24 e 30 settembre 2021 nelle modalità di seguito indicate:

    • • 20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia;
    • • 23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria; 
    • • 24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado; 
    • • 30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado.

    I corsi del ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il mese di luglio 2022. Esclusivamente per questo ciclo, in deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del precedente V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, sono ammessi direttamente alla prova scritta.

    L’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 92/2019 le modalità di individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e della frequenza dei relativi percorsi. In particolare si prevede che siano ammessi a partecipare alle procedure per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

    • • titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
    • • diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;

    Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

  • Quali sono i requisiti di partecipazione al concorso a cattedra per primaria e infanzia?

    Requisiti di partecipazione

    I candidati oltre a possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

     

    • titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia;
    • diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia, purché conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002
    • per i posti comuni della scuola primaria, possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione, ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico;
    • per i posti comuni della scuola dell'infanzia, possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico;
    • per i posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è richiesto, in aggiunta a uno tra i predetti titoli, il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Congedi

  • Come funziona il congedo di paternità nel settore pubblico?

    Continua a permanere, nell’ambito della importante disciplina del sostegno alla maternità e alla paternità, una rilevante disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti dalle aziende private e quelli dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, disparità che nasce da una incomprensibile inerzia del ministro della pubblica amministrazione.

     

    La Legge 28 giugno 2012, n. 92, all'art.4, comma 24, lettera a) ha introdotto, in via sperimentale, il diritto per i padri lavoratori dipendenti ad un congedo obbligatorio (a suo tempo di un giorno) e un congedo facoltativo di due giorni, quest'ultimi alternativi al congedo di maternità della madre lavoratrice, che possono essere fruiti entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino. Con successivi provvedimenti di legge il periodo sperimentale, originariamente previsto per gli anni 2013-2015, è stato ampliato fino all’anno 2020, così come è stata ampliata la misura dei giorni fruibili per il congedo obbligatorio (due giorni per l'anno 2017, quattro giorni per l'anno 2018, cinque giorni per l'anno 2019, e ora, con la legge di bilancio per il 2020, sette giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa).

     

    La legge 92/2012, rispetto ai soggetti che possono fruire del beneficio così istituito, sia pure in via sperimentale, si riferisce genericamente ai padri lavoratori dipendenti, e quindi si poteva supporre che la sua applicazione riguardasse anche il personale delle pubbliche amministrazioni (e quindi anche il personale del comparto scuola).

     

    Tuttavia la stessa legge 92, pur precisando all’articolo 1, comma 7, che le disposizioni in essa contenute costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha tuttavia subordinato, con il successivo comma 8, la loro applicabilità a tali lavoratori ad una iniziativa, anche di carattere normativo, che stabilisse gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

     

    In sostanza, riferendosi in particolare al tema che sto trattando, la normativa contenuta nella legge richiede un intervento ulteriore, come ha precisato il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere n. 8629 del 20.02.2013 indirizzato al Comune di Reggio Emilia: “… la normativa in questione – congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore – non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti della pubbliche amministrazioni (…), atteso che , come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8, della (…) l. n. 92 del 2012, tale applicazione è subordinata all’approvazione di una apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione”.

     

    Quello che appare inspiegabile a questo punto, è la ragione per la quale, a quasi otto anni dall’introduzione dell’istituto, il Governo non abbia assolutamente preso in considerazione l’emanazione dell’"apposita normativa", creando, come detto in apertura, una incomprensibile disparità di trattamento dei lavoratori pubblici rispetto a quelli dipendenti dalle aziende private.

Formazione

  • L'obbligatorietà della formazione in servizio è ancora prevista?

    In primo luogo da parte di qualcuno si è ritenuto che l’accordo – che, lo ricordo, è volto a definire i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici compresi nel triennio 2019-2020/2021-2022 – abbia in qualche modo ribaltato quanto previsto dall’articolo 1, comma 124, della legge 107/2015, secondo il quale “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Secondo alcuni, infatti, la scelta operata dalle parti di focalizzare la realizzazione dei piani di formazione sul livello delle singole istituzioni scolastiche anziché prevederne la definizione a livello di ambito territoriale, incrinerebbe il principio fissato dalla legge 107, rendendolo meno cogente, soprattutto perché la materia della formazione è stata ricondotta alla contrattazione, come d’altra parte è esplicitamente previsto dal CCNL del Comparto istruzione del 19 aprile 2018 (art. 22, comma 4, lettere a3 e c7).

     

    In realtà ritengo di concordare con quanto esplicitamente affermato dalla nota ministeriale: il nuovo quadro contrattuale conferma la visione strategica della formazione in servizio – che rimane confermata nel suo carattere obbligatorio – come elemento di sviluppo dell’intero sistema educativo. Di qui la decisione di mettere a disposizione di ogni singola unità scolastica una quota garantita (pari al 60%) delle risorse finanziarie disponibili per far fronte ai bisogni formativi autonomamente definiti e deliberati, che le scuole polo provvederanno ad assegnare, come detto, ad ogni istituto. Alle scuole polo viene assegnato invece il compito di realizzare sul territorio le azioni formative di sistema, definite a livello nazionale, quali, ad esempio quelle rivolte alla formazione per il personale neo assunto a tempo indeterminato.

     

    Come si vede, ma mi riservo di tornare sull’argomento quando il Contratto integrativo sarà stipulato e quindi diventerà pienamente operativo, le parti firmatarie hanno inteso dare piena centralità ai processi di progettazione e realizzazione delle iniziative di formazione delle istituzioni scolastiche, in modo da ottenere il pieno coinvolgimento di tutto il personale in servizio nell’individuazione delle esigenze di miglioramento dell’attività scolastica, adottando scelte coerenti con gli obiettivi ed i tempi del piano triennale dell’offerta formativa, consolidando lo spirito di collaborazione e condivisione che deve caratterizzare tutti coloro che compongono la comunità professionale.

Bonus docenti

  • Come avviene l'attribuzione del bonus merito?

    Come si ricorderà il comma 126 dell’articolo 1 della legge 107/2015 aveva istituito presso il MIUR un apposito fondo, alimentato con lo stanziamento di 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, e prendendo in considerazione anche i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, finalizzato – come specificamente affermato dalla norma – alla valorizzazione del merito del personale docente.

     

    Non voglio qui richiamare le perplessità che vennero sollevate (soprattutto da parte delle organizzazioni sindacali della scuola) in ordine alle modalità di attribuzione delle somme assegnate a ciascuna istituzione scolastica, legate ad una competenza specifica del dirigente scolastico, come disposto dal successivo comma 127 della legge, sia pure esercitata sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, nella nuova composizione ridisegnata sempre dalla legge 107 al comma 129.

     

    Mi interessa soltanto evidenziare come, con la norma contenuta nell’articolo 1, comma 249, della legge di bilancio per il 2020 (l. 27 dicembre 2019, n. 160) si sia completato un percorso di ridefinizione delle modalità di utilizzazione delle somme iscritte nel fondo istituito dalla legge 107, iniziato con il nuovo CCNL del personale della scuola, sottoscritto il 19 aprile 2018. All’art. 40, infatti, il Contratto aveva stabilito che a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, confluissero in un unico Fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, tra le altre, le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

     

    Con l’entrata in vigore della legge 160/2019, si compie un ulteriore passo, stabilendo che le predette risorse, già confluite nel costituito fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, siano utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.

     

    Questo comporta che le risorse in questione potranno ora essere utilizzate sulla base dei criteri definiti nella contrattazione integrativa di scuola a beneficio di tutto il personale, sia docente che ATA, facendo venir meno il ruolo esclusivo del dirigente scolastico dell’assegnazione delle somme e quello del Comitato di valutazione nella definizione dei criteri per la valorizzazione dei docenti.

Voti o giudizi

  • Che cosa dice la normativa sulla valutazione intermedia e finale? Voti in decimi o giudizi?

    L'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, uno dei decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge 127/2015, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, aveva prescritto all’articolo 2, comma 1, che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo (compresa la valutazione dell'esame di Stato) dovesse essere espressa con votazioni in decimi. Da molte parti è stata richiesta la sua soppressione, con il ripristino della valutazione espressa attraverso un giudizio descrittivo.

    Un recente intervento legislativo, rispondendo in parte a queste richieste, ha tuttavia reso più controversa – forse per distrazione (?) dovuta alla fretta!! – l’applicazione della contestata disposizione. In sede di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, il Parlamento, ha infatti prescritto, introducendo un comma 2-bis all’articolo 1 del decreto-legge, che la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, debba essere espressa, a partire dall'anno scolastico 2020/2021 attraverso un giudizio, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.

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  • Cosa cambia con la nuova nota del M.I. del 6 maggio 2021 per la valutazione periodica e finale della primaria? E per gli studenti con Dsa o con disabilità?

    Il MI ha emanato una nuova nota (prot. 699 del 6 maggio 2021) in merito alle modalità di effettuazione della valutazione periodica e finale degli alunni nelle classi intermedie, richiamando le novità introdotte dai più recenti provvedimenti in materia.

    Dopo aver ricordato che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza è produttiva degli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza (v. il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21) la nota ministeriale ribadisce brevemente quali sono i punti di riferimento normativi ai quali è necessario attenersi per la corretta effettuazione della valutazione: per la scuola primaria, in particolare, il decreto legislativo n. 62/2017 e l’ordinanza ministeriale n. 172/2020, i cui contenuti ho illustrato in precedenti interventi.

    Valutazione nella scuola primaria

    Per quanto interessa la scuola primaria, dunque, si riafferma che la valutazione finale degli apprendimenti deve essere espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti, appunto, dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida.

    Si ricorda che (v. l’articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e la già citata ordinanza ministeriale n. 172/2020) gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, potranno non ammettere gli alunni alla classe successiva.

    Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA

    Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si dovrà procedere alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, tenendo comunque conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.

    Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento, la valutazione degli apprendimenti, come previsto dalla legge n. 170 del 2010, deve essere coerente con il piano didattico per

Lavoratori fragili

  • Che cosa deve fare il lavoratore “in condizioni di fragilità”?

    I Ministeri della salute e del lavoro con la circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020 hanno dettato istruzioni in merito alla gestione del personale che si trovi o si venga a trovare in “condizioni di fragilità”, e cioè possa, a causa della proprie condizioni fisiche, correre rischi connessi ad un eventuale contagio da coronavirus. In particolare, il concetto di fragilità va individuato nelle “condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”.

    Con una nota specifica nota del Capo Dipartimento Istruzione del Ministero (n. 1585 dell'11 settembre 2020) il Ministero dell’istruzione ha fornito indicazioni in merito alla gestione del predetto personale, dando applicazione - per quanto riguarda il settore scuola - a quanto disposto dalla circolare interministeriale.

    In particolare si segnalano i seguenti Profili procedurali da seguire per ottenere la tutela da parte del lavoratore:

    1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.

    2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).

    3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici. Qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l’Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.

    4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.

    5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative”, come prescritto dalla circolare interministeriale. La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.

    6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

  • Che cosa succede dopo un giudizio di Idoneità o inidoneità?

    Vediamo quali possano essere le determinazioni necessarie che il dirigente scolastico deve adottare, a seguito dell’esito del giudizio di idoneità pronunciato dal soggetto che ha svolto la sorveglianza sanitaria richiesta dal docente interessato.

    Qualora il Dirigente scolastico, una volta attivata la richiesta di sorveglianza sanitaria dietro richiesta del lavoratore, venga in possesso di elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo per la sicurezza e per l’incolumità fisica del dipendente interessato, in attesa dell’esito della visita medica potrà assumere le misure cautelari che sono previste dal dPR 171/2011. Quest’ultimo prevede all’articolo 6 che in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, e possano generare pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, può, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità, disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita.

    Il giudizio di idoneità

    Una volta effettuata la visita relativa alla sorveglianza sanitaria, dal giudizio del medico competente, specifica la nota ministeriale 1585 dell’11 settembre 2020, potranno derivare i seguenti esiti:

    a. Idoneità;

    b. Idoneità con prescrizioni

    c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

    I primi due esiti si risolvono agevolmente mentre nella terza ipotesi, che per motivi di spazio illustrerò in un ulteriore intervento, è necessario un più ampio approfondimento, potendosi verificare due distinte situazioni con conseguenze non indifferenti per il lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo-

    Idoneità

    In questo caso, come è ovvio, il lavoratore continua a svolgere le mansioni del profilo di competenza o vi è reintegrato.

    Idoneità con prescrizioni

    Qualora il medico competente individuasse la necessità di adottare prescrizioni e misure di maggior tutela, il Dirigente scolastico dovrà provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, dovrà dare attuazione ad ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita all’interno del giudizio di idoneità.

  • Inidoneità per lavoratori fragili: che tipo di mansioni possono svolgere?

    Qualora il lavoratore in condizione di fragilità sia riconosciuto temporaneamente inidoneo possono verificarsi due diverse ipotesi.

    1) Inidoneità temporanea del lavoratore fragile alla mansione svolta

    Il medico competente può individuare un’inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore, intesa o come l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa to oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.

    Se, per quanto riguarda il personale docente, venga riconosciuta un’inidoneità relativa alla specifica mansione, si potrebbe in tal caso applicare quanto prescritto dal CCNI del 25 giugno 2008, che prevede la possibilità (anzi il diritto) di una utilizzazione in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata.

    L’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell’interessato, da produrre immediatamente, all’esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico. Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia.

    In caso di presentazione della domanda di utilizzazione, il competente Direttore dell’Ufficio scolastico regionale predispone, sulla base della documentazione trasmessa dal dirigente scolastico, l’utilizzazione del lavoratore presso l’Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l’orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall’articolo 8 del CCNI.

    La nota ministeriale, dopo aver indicato a titolo esemplificativo alcune atti alcune attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola nelle quali può avvenire l’utilizzazione, specifica che, ove lo ritenga necessario, il Dirigente scolastico potrà prevedere lo svolgimento di tali attività in modalità di lavoro agile, sempre al fine di salvaguardare l’incolumità del lavoratore.

    L’utilizzazione potrà essere disposta – sempre su base volontaria – anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative, ovvero presso gli Uffici degli Ambiti territoriali o presso le sedi degli Uffici scolastici regionali, finanche presso altre Amministrazioni pubbliche, previa intesa con i soggetti interessati e comunque, di norma, nell'ambito della provincia di titolarità dell'interessato. Nel caso in cui l’interessato lo richieda esplicitamente e da parte della scuola o dell’Ufficio di destinazione vi sia l’effettiva necessità di utilizzazione essa potrà avvenire anche in altra provincia.

    Potrebbe tuttavia avvenire che il lavoratore che richiede utilizzazione non possa accedere a mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale. In questo caso l’articolo 42 del Dlgs. 81/2008 (testo unico che raccoglie le norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede che “il datore di lavoro, […] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.

    In questo caso il dirigente scolastico, nella comunicazione alla competente articolazione territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, finalizzata all’utilizzazione del lavoratore in altri compiti, dovrà evidenziare l’impossibilità di attribuire al lavoratore una mansione equivalente a quella di provenienza, dopo aver percorso ogni opzione utile, in modo che l’Amministrazione interessata possa provvedere a sua volta alla individuazione delle soluzioni più idonee, anche con riferimento a quanto previsto dal richiamato CCNI sulle utilizzazioni del personale inidoneo (articolo 3, commi 2 e 3).

    2) Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

    All’esito della visita medica il personale interessato potrebbe essere dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto (non potendo, quindi, svolgere qualsiasi attività lavorativa). In conseguenza di tale giudizio dovrà essere collocato in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento.

  • Quali possono essere le conseguenze giuridiche dell’esito della visita per sorveglianza sanitaria?

    Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, qualora l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

    Se il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l’organizzazione e l’erogazione del servizio, egli potrà richiedere una revisione del giudizio stesso, per acquisire indicazioni più chiare strettamente legate alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.

    La nota ministeriale, in ultimo, specifica che il posto resosi disponibile in corso d’anno per la dichiarata inidoneità temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle supplenze.

Mobilità

  • Come presentare le domande di mobilità per l'anno scolastico 2021/22?

    Con l'ordinanza ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021, trasmessa nella stessa data con la nota prot. 10112, il Ministero dell’istruzione ha fissato i termini entro i quali si devono svolgere le operazioni di mobilità territoriale e professionale (trasferimenti e passaggi) del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2021/22.Contestualmente è stata pubblicata anche quella riguardante il personale docente di religione cattolica (n. 107 del 29 marzo 2021).Il personale docente potrà presentare le domande per la mobilità nel periodo dal 29 marzo al 13 aprile. La presentazione dovrà essere effettuata con modalità on line.

  • Quando saranno pubblicati i movimenti relativi al personale docente per l'a.s. 2021/22?

    La pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente avverrà il 7 giugno 2021.

  • Chi non può partecipare alla mobilità?

    Non possono partecipare alla mobilità per un triennio:

    I docenti che con la mobilità relativa agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

    • in qualunque fase della mobilità hanno ottenuto una scuola indicata puntualmente nelle preferenze.

    • nella fase 1 - COMUNALE - hanno ottenuto una scuola tramite la preferenza di distretto sub comunale;

    • nella fase 2 - da posto comune a sostegno e viceversa - hanno ottenuto una scuola tramite preferenza di distretto sub comunale nel medesimo comune di titolarità;

    • nella fase 3 - passaggio di ruolo/cattedra - hanno ottenuto una scuola tramite preferenza di distretto sub comunale nel medesimo comune di titolarità.

     

    Il vincolo NON si applica mai, anche nel caso di espressione puntuale della preferenza, nei seguenti casi:

    - docenti trasferiti a seguito di domanda condizionata

    - docenti trasferiti d’ufficio

  • Che cos'è il vincolo quinquennale di permanenza?

    I docenti assunti con decorrenza anteriore all’a.s. 2020/2021, da qualunque graduatoria sia avvenuta l’assunzione, sono tenuti a rimanere presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo per almeno quattro anni dopo l’effettuazione del corso di formazione iniziale e prova.

    Anche in questo caso il vincolo non si applica ai docenti sovrannumerari o in esubero o appartenenti alle categorie dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il concorso cui hanno partecipato.

Istruzione parentale / homeschooling

  • Per la scuola primaria quando è necessario sostenere l'esame di idoneità?

    Per quanto riguarda la scuola primaria il decreto dell'8 febbraio 2021, firmato dall'ex Ministro Lucia Azzolina, e ora pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, individua  all’articolo 2 i requisiti che devono essere in possesso dall’alunno per poter accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria: essi riguardano coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età. Possono accedere all’esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell’anno scolastico di riferimento.

    All’esame di idoneità, con riferimento all’anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza che si verifichi interruzione della frequenza scolastica, possono accedere gli alunni ad alto potenziale intellettivo, previa opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale. L’ammissione avviene in questo caso su richiesta delle famiglie e su parere favorevole dell’unanimità dei docenti della classe o del consiglio di classe.

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  • Come si svolgono gli esami di idoneità?

    I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono presentare, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, insieme al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo.

    L’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica ed è compito del dirigente scolastico nominare la commissione per lo svolgimento dell’esame, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

    L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, per accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.

     

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  • Come si svolge l'esame di idoneità per gli alunni con disabilità o DSA che frequentano la scuola parentale?

    Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l’esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, dove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato. In questo caso la commissione sarà integrata con un docente per le attività di sostegno.

    L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità o non idoneità. I candidati il cui esame abbiano avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

  • È previsto un esame agli studenti delle famiglie che hanno scelto l'istruzione parentale?

    Il nostro ordinamento giuridico consente di adottare l'istruzione parentale, per assicurare ai figli in età dell’obbligo di svolgere un curricolo di studio senza frequentare un’istituzione scolastica. 

    Questa scelta comporta una serie di adempimenti, uno dei quali è il superamento di un esame di idoneità da sostenere annualmente, disciplinato da norme di legge e di attuazione amministrativa. 

    Il Ministero dell’istruzione, come ogni anno, con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2021, le istruzioni per disciplinare le modalità formali e i requisiti sostanziali per lo svolgimento di questo esame.

    La disciplina dell’istruzione parentale

    Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, uno dei provvedimenti adottati sulla base delle deleghe contenute nell’articolo 1, comma 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107, regolamenta all’articolo 23 le modalità di esercizio della cosiddetta “istruzione parentale”, che costituisce un’alternativa alla frequenza dell’alunno nelle istituzioni scolastiche. Conosciuta anche come scuola familiare o paterna consiste nella scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli.

    I genitori qualora decidano di avvalersi di tale istituto devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, rinnovabile annualmente, con la quale attestano il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere a questa modalità di insegnamento.

    I genitori dell'alunna o dell'alunno, o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare con cadenza annuale e in via preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza la comunicazione e gli alunni sostengono, sempre annualmente, l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva come candidati esterni in una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

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Istruzione adulti

  • Quali sono le modalità e le scadenze per l'iscrizione ai percorsi di istruzione per adulti per il 2021/22?

    Nell’ambito delle istruzioni dettate per l’effettuazione delle iscrizioni degli alunni per l’anno scolastico 2021-2022 sono previste anche quelle relative ai percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, organizzati, ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. 263/2012.

    La nota DGOSV prot. n° 20651 del 12.11.2020 aveva dettato, al paragrafo 11, le istruzioni generali relative agli adempimenti da osservare per l’effettuazione delle iscrizioni a questi specifici corsi rammentandone la struttura e le finalità.

    In particolare ricordo che i percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al D.M. 139/ 2007.

    A tali percorsi possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.

    Sono inoltre previsti percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del d.P.R. 263/2012, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa. Resta ferma anche la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dei CPIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.

    La nota ministeriale rinviava ad un successivo provvedimento l’indicazione di dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, istruzioni ora contenute nella nota prot. 12757 del 27 maggio, con la quale, nel confermare anche per l’anno scolastico 2021-2022 le disposizioni a suo tempo impartite con la nota prot. n° 7755 del 3 maggio 2019, confermate con la nota prot. n° 7769 del 18 maggio 2020, si stabilisce quanto segue.

    Gli adulti che intendono iscriversi per l’anno scolastico 2021/2022 ai percorsi di istruzione di primo livello, ovvero ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, presentano domanda di iscrizione direttamente alla sede dell’unità amministrativa dei CPIA, anche per il tramite delle “sedi associate”. Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato di norma al 31 maggio 2021 e comunque non oltre il 15 ottobre 2021. Ovviamente, stante la data di emanazione della nota ministeriale, la data di cui tenere conto è quest’ultima.

    Attesa la specificità dell’utenza, sarà possibile, in casi motivati e nei limiti dell’organico assegnato, accogliere le domande di iscrizione ai suddetti percorsi di istruzione pervenute oltre il termine, sulla base dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti, che individuerà anche le fattispecie che legittimano la deroga.

    La domanda di iscrizione potrà essere presentata anche da remoto, secondo le modalità individuate dai CPIA e dalle Istituzioni scolastiche in indirizzo nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa di riferimento. Successivamente all’accoglimento della domanda l’adulto dovrà trasmettere la documentazione necessaria al perfezionamento della domanda stessa prima dell’avvio delle attività di accoglienza e orientamento finalizzate alla definizione del Patto Formativo Individuale, e comunque non oltre il 15 novembre 2021. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per l’adulto di presentare la domanda in presenza, fatte salve le eventuali disposizioni in materia di contenimento del contagio da COVID-19.

Bonus riviste

  • Come funziona il “bonus riviste” o contributo abbonamenti? Chi ha diritto? Come e quando si presenta la domanda?

    L’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha riconosciuto un contributo a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, fino al 90 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore.

    Con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, è adottato annualmente un bando con cui sono fissati i termini e le modalità d’invio delle domande, nonché i criteri di ammissione e l’ammontare delle risorse annualmente disponibili:

    La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha pubblicato due bandi per il sostegno alle scuole per l’acquisto di abbonamenti ai quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, in formato cartaceo o digitale, iscritti presso il competente tribunale, che costituiscono aiuto alla didattica ed alla promozione della lettura critica resi noti dal MPI il 30 settembre.

    Con la circolare prot. 2124 del 29 settembre 2021 sono state dettate le istruzioni operative per la presentazione delle istanze di accesso ai predetti contributi, uno dei quali riguarda le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fissando altresì il periodo temporale per la presentazione di tali istanze.

    Chi può accedere al contributo e in quale misura

    Le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, possono accedere ad un contributo fino al 90 per cento della spesa. Sono ammesse al contributo di cui al presente bando le spese sostenute per l’acquisto di prodotti editoriali iscritti presso il competente Tribunale, ovvero iscritti al Registro degli operatori di comunicazione, dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

    Come detto, costituisce requisito di ammissione la delibera del Collegio dei docenti che individua, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici.

    A fronte delle risorse stanziate, ed in ragione del numero totale delle istituzioni scolastiche destinatarie dell’avviso, a ciascuna istituzione scolastica richiedente, e che sia in possesso dei requisiti prescritti, è riconosciuto il rimborso nella percentuale pari a quella massima consentita dalla legge (90 per cento della spesa sostenuta) ove la spesa sostenuta e dichiarata rientri nel limite di € 900. Se la spesa sostenuta e dichiarata risulti di ammontare superiore ad € 900, il contributo è riconosciuto comunque per un importo pari al 90 per cento di € 900 euro (quindi 810 euro), integrato, in presenza di eventuali risorse residue, della quota risultante dalla ridistribuzione proporzionale delle risorse residue tra tutti i soggetti che hanno richiesto importi superiori a € 900. L’importo attribuibile a ciascuna istituzione scolastica non può comunque essere superiore al 90 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto degli abbonamenti.

    Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande a formare l’elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo con il relativo importo spettante a ciascuna istituzione, elenco approvato con decreto del Capo del Dipartimento e tempestivamente pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

    I contributi sono erogati, subito dopo la validazione del decreto dipartimentale da parte degli Organi di controllo amministrativo-contabile, mediante bonifici effettuati sui conti di tesoreria, ovvero sui conti correnti bancari nel caso di scuole paritarie, intestati alle istituzioni scolastiche e dichiarati nella domanda di ammissione.

    Termini di presentazione 

    Le istituzioni scolastiche che intendono accedere al contributo devono presentare domanda a partire dal 1° ottobre 2021 e sino al 31 ottobre 2021 firmata digitalmente dal Dirigente scolastico e deve includere , a pena di esclusione, idonea dichiarazione attestante:

    a) gli estremi della delibera del Collegio dei docenti che individua, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici;

    b) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti;

    c) l’elenco dei prodotti editoriali acquistati, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, con la precisazione che rientrano tra i prodotti editoriali ammessi;

    d) gli estremi del conto di tesoreria intestato all’istituzione scolastica richiedente, nonché il codice della competente Tesoreria provinciale dello Stato, ovvero gli estremi del conto corrente bancario (IBAN) nel caso di scuole paritarie.

    La nota illustra la procedura che le istituzioni scolastiche devono seguire per richiedere il contributo che in sintesi è costituita dai seguenti adempimenti:

    • Accedere al SIDI.

    • Accedere alla piattaforma di monitoraggio e rendicontazione.

    • Entrare sull’applicativo contributo editoria ed inserire i dati richiesti.

    • Scaricare il modulo una volta compilato accuratamente.

    • Firmare digitalmente il modulo.

    • Caricare il modulo.

Iscrizioni anno scolastico 2022/23

  • Quali sono i tempi e le procedure per l'iscrizione all'anno scolastico 2022/23?

    Con la nota prot. n. 24592 del 30 novembre 2021 sono state disciplinate procedure e termine per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2022/2023. Con la nota prot. 133 del 28 gennaio 2022, in considerazione del protrarsi della emergenza epidemiologica e delle difficoltà familiari connesse a tale evento, il Ministero dell’Istruzione, al fine di agevolare il più possibile l’iscrizione di tutti gli studenti utilizzando la procedura on line, ha ritenuto opportuno disporre la proroga del termine (28 gennaio 2022) fissato nella precedente nota.

    Le domande di iscrizione on line, pertanto, dovranno essere presentate entro le ore 20,00 del 4 febbraio 2022.

    Con l’occasione il MI ricorda che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedono al sistema “Iscrizioni on line” - sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ - utilizzando la propria identità digitale[SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)]. Poiché sono state rilevate particolari condizioni di difficoltà di alcuni nuclei familiari, al fine di favorire l’inclusività della scuola fin dalle iscrizioni, le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande dovranno continuare a prestare supporto a tutti coloro che risultano privi di strumentazione informatica o non hanno possibilità di acquisire un’identità digitale. In subordine, analoga azione di supporto è deve essere prestata dalle scuole di provenienza.

Casi Covid e sospensione attività

  • Nel DL del 7 gennaio 2022 per la gestione di casi Covid leggiamo: "con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni”. Che significa "sospensione" per la scuola dell'infanzia?

    Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, prevede specificamente che ""nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 [servizi educativi per l'infanzia e scuola dell'infanzia], in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni"". Ciò significa che per dieci giorni nella scuola dell'infanzia non dovrà svolgersi alcuna attività, diversamente da quanto disposto dalle norme riguardanti le scuole del primo e secondo ciclo.

Pensioni

  • Come funziona la cosiddetta "quota 102" per la pensione?

    La legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, entrata in vigore dal 1° gennaio scorso) contiene alcune norme di particolare interesse riguardanti soprattutto il settore previdenziale. Vediamo, quindi, di seguito i principali contenuti delle nuove disposizioni, che comporteranno per gli interessati la necessità di proporre entro il 28 febbraio 2022 specifiche domande volte a fruire – in presenza dei requisiti richiesti – di un possibile pensionamento anticipato rispetto a quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di trattamento di quiescenza del personale dipendente.

    QUOTA 102

    Scompare la cosiddetta “quota 100”, introdotta dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che viene modificata con l’introduzione di nuovi requisiti, che determinano una nuova quota per la maturazione della pensione anticipata. I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva sono ora determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva (quindi “quota 102”). Tali requisiti riguardano i soggetti che li matureranno nel corso dell'anno 2022. Da tenere conto che il diritto ad utilizzare la nuova quota, se conseguito entro il 31 dicembre 2022, potrà essere esercitato anche successivamente a tale data.

    Come detto in sede di applicazione dei nuovi requisiti per l'anno 2022, gli interessati potranno produrre entro il 28 febbraio 2022 apposita istanza per fruire del trattamento anticipato di quiescenza.

    La pensione maturata attraverso la quota 102 non può essere cumulata con altri redditi da lavoro autonomo o subordinato, anche se prodotti all’estero, relativi ad attività svolte successivamente alla decorrenza del trattamento e sino al compimento dell’età̀ per il pensionamento di vecchiaia. Tuttavia è consentito il cumulo con redditi da lavoro autonomo occasionale, percepiti entro la soglia dei 5.000 euro lordi annui.

     

  • Quali sono i requisiti per accedere all'APE sociale?

    La legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, entrata in vigore dal 1° gennaio scorso) contiene alcune norme di particolare interesse riguardanti soprattutto il settore previdenziale. Vediamo, quindi, di seguito i principali contenuti delle nuove disposizioni, che comporteranno per gli interessati la necessità di proporre entro il 28 febbraio 2022 specifiche domande volte a fruire – in presenza dei requisiti richiesti – di un possibile pensionamento anticipato rispetto a quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di trattamento di quiescenza del personale dipendente.

    APE SOCIALE

    La cosiddetta APE Sociale consente a determinate categorie di lavoratori di ottenere dall’INPS una indennità che viene corrisposta, una volta che siano cessati dall’attività lavorativa, dopo il compimento del 63° anno di età e fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia ovvero dei requisiti per la pensione anticipata. Con la legge di bilancio la possibilità di fruire di questa facoltà, che ha ancora carattere sperimentale, viene estesa fino al 31 dicembre 2022. I soggetti potenzialmente interessati ad utilizzare questo istituto – con riferimento al personale della scuola – sono i seguenti:

    a) coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Occorre comunque aver maturato un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

    b) coloro ai quali sia stata riconosciuta dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. Anche in questo caso è necessario aver maturato un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

    c) coloro che al momento della decorrenza dell'indennità siano in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci, ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, attività cosiddette gravose. In quest’ultimo caso rientrano, per la scuola i docenti della scuola dell’infanzia e, novità importante introdotta dalla legge di bilancio, l’inserimento tra i beneficiari anche del personale docente della scuola primaria.

    Requisito essenziale per fruire dell’APE sociale è il compimento  entro il 31 dicembre 2022 di 63 anni di età. Le donne possono, inoltre, avere riconosciuto una riduzione dei contributi necessari per l’accesso pari a 12 mesi per ogni figlio avuto (fino ad un massimo di 24 mesi). In tal caso potranno accedere all’Ape sociale anche con 34 o 35 anni di contributi.

    E’ bene ricordare che per i dipendenti pubblici che cessano l’attività e richiedono l’APE sociale i termini di pagamento del trattamento di fine servizio iniziano dal compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e in base alle norme vigenti.

    La domanda di cessazione dal servizio per i docenti che rientrano nell’APE sociale può essere presentata , quindi, anche nel 2022 e oltre la scadenza prevista dal MIUR, in forma cartacea al Dirigente scolastico entro il 31 agosto 2022. Sarà comunque necessario presentare prima di tutto online all’INPS, entro il 31 marzo 2022, la richiesta di certificazione che attesti che l’interessato possiede i requisiti per fruire del beneficio richiesto. Inoltre dovrà essere presentata, sempre all’INPS, la domanda di corresponsione della pensione.

    Si ricorda che, pur essendo la professione dei docenti di scuola primaria riconosciuta come lavoro gravoso gli stessi hanno diritto di accesso solo all’Ape sociale e non anche alla pensione quota 41 per lavoratori precoci. Gli insegnanti di scuola dell’infanzia, invece, potranno accedere sia all’Ape sociale che alla pensione per precoci con 41 anni di contributi, esattamente come negli anni passati.

     

  • Come accedere alla “opzione donna” e quali scadenze ci sono?

    Vengono ulteriormente prorogati di un anno i requisiti necessari per fruire dell’”opzione donna”, che riguarda le lavoratrici dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2021 almeno 35 anni di contributi e 58 anni di anzianità anagrafica. La pensione, lo ricordo, sarà calcolata in questo caso integralmente secondo il sistema contributivo.

    La data per la presentazione online delle relative istanze da parte delle interessate è fissata al 28 febbraio 2022.

Rinnovo organi collegiali

  • Quali sono le norme per il rinnovo degli organi collegiali 2020/21 visto ll periodo di emergenza sanitaria?

    Il Ministero dell'Istruzione, nel confermare, anche per questo anno scolastico, le istruzioni già impartite nei precedenti anni, ha dettato ampie istruzioni riguardanti l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, le modalità di svolgimento di tali operazioni e specifiche prescrizioni di comportamento da parte degli scrutatori.

    Entro il 31 ottobre 2020 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991.

    La data della votazione per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti sarà fissata dal Direttore generale/dirigente di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 29 novembre e lunedì 30 novembre 2020.

    Misure di prevenzione: nell'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita, evitando assembramenti nei locali, e prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio. I locali destinati alle operazioni di voto devono inoltre prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore, garantire comunque la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. Dovrà essere assicurata una pulizia approfondita dei locali anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto.

    Nel corso delle operazioni di voto, oltre ai periodici interventi di pulizia e disinfezione, dovranno essere resi disponibili prodotti igienizzanti da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani.

    Naturalmente dovranno essere rispettate le regole generali di prevenzione:

    - evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C:

    - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

    - non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

    - uso obbligatorio della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici, ivi compresi gli scrutatori per i quali l'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.